Art. 12

LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083

In vigore dal 6 gen 1960
L'ispettrice o l'assistente di polizia è collocata a riposo al compimento del 60° anno di età. Agli effetti del trattamento di quiescenza è concesso un aumento del servizio utile di cinque anni. L'ispettrice o l'assistente di polizia, che presenti le dimissioni consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto l'età di anni 55 e conti almeno 15 anni di servizio effettivo, oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aumento del servizio utile indicato nel secondo comma di detto articolo è stabilito in anni 8.
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