Art. 18

LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083

In vigore dal 6 gen 1960
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono iscritte nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi alla pubblica sicurezza, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.
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