Art. 13 · LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083

Art. 13

LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083

In vigore dal 6 gen 1960
I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi alle ispettrici e alle assistenti di polizia. Ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 73 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
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