Art. 7
LEGGE 23 aprile 1959, n. 189
In vigore dal 25 apr 1959
Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.
Al personale militare anzidetto spetta la indennità di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.
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