Art. 1
In vigore dal 10 apr 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.
Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l', comma 2) che "All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all' della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1959-04-23;189#art-1