Art. 5
LEGGE 23 aprile 1959, n. 189
In vigore dal 4 giu 2010
Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo .
Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza
.
Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al
Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.
L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal
Comandante generale.
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