Art. 11

LEGGE 23 aprile 1959, n. 189

In vigore dal 25 apr 1959
I ruoli organici del personale del Corpo della- guardia di finanza sono stabiliti in conformità della tabella allegata alla presente legge. Il numero degli ufficiali di complemento che è consentito mantenere in servizio di prima nomina è fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.
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