Art. 4
LEGGE 23 aprile 1959, n. 189
In vigore dal 1 mar 2022
Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.
Il Comandante generale è collocato in soprannumero agli organici.
Qualora alla data di entrata in vigore del presente comma si determini una vacanza nel grado di generale di corpo d'armata, la stessa è colmata, con la medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
Il Comandante generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività della Guardia di finanza.
Il Comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile nè rinnovabile. Se non
abbia raggiunto il
limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (6) (8)
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