Art. 3
In vigore dal 11 apr 1958
Il testo della lettera d) dell' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, è sostituito dal seguente: "otto membri dei quali due in rappresentanza degli industriali minerari e due degli industriali delle cave; due in rappresentanza dei lavoratori minerari e due dei lavoratori delle cave, tutti designati dalle rispettive associazioni sindacali".
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