Art. 3
3 / 4In vigore dal 11 apr 1958
Il testo della lettera d) dell' del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, è sostituito dal seguente: "otto membri dei quali due in rappresentanza degli industriali minerari e due degli industriali delle cave; due in rappresentanza dei lavoratori minerari e due dei lavoratori delle cave, tutti designati dalle rispettive associazioni sindacali".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-04;198#art-3