Art. 1
In vigore dal 11 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme in materia di polizia delle miniere e delle cave, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:
a) aggiornare ed integrare le norme vigenti in relazione all'impiego di nuovi e più progrediti sistemi e mezzi di lavorazione nelle attività di ricerca, di coltivazione, di trattamento e negli impianti connessi, allo scopo di provvedere nel modo più efficace alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
b) provvedere al regolare svolgimento delle lavorazioni delle miniere e delle cave nel rispetto della sicurezza dei terzi, e delle attività di preminente interesse generale;
c) assicurare il buon governo dei giacimenti appartenenti comunque al patrimonio o al Demanio dello Stato, ferma l'applicazione del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, quando le cave non siano state sottratte alla disponibilità del proprietario ai sensi dell'art. 45 dello stesso regio decreto e successive modificazioni;
d) rendere più efficienti i mezzi di controllo degli organi dell'Amministrazione sullo svolgimento delle lavorazioni minerarie.
Per gli impianti di cui alla precedente lettera a) trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, emanate in esecuzione della delega, conferita al Governo con legge 12 febbraio 1955, n. 51, e successive aggiunte o modificazioni, intendendosi conferite al Corpo delle miniere le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro. Il Corpo delle miniere può richiedere per l'espletamento di tali funzioni i medici dell'Ispettorato del lavoro.
Storico versioni
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