Art. 4

In vigore dal 11 apr 1958
Le norme delegate, di cui all', saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - GAVA - GONELLA - TAMBRONI - MEDICI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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