Art. 4
In vigore dal 11 apr 1958
Le norme delegate, di cui all', saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GAVA - GONELLA -
TAMBRONI - MEDICI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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