Art. 2

In vigore dal 11 apr 1958
Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge in materia di polizia mineraria, potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire tre milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave.
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