Art. 2
2 / 4In vigore dal 11 apr 1958
Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge in materia di polizia mineraria, potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire tre milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave.
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