Art. 19
LEGGE 4 marzo 1958, n. 179
In vigore dal 8 apr 1958
Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:
a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;
b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;
c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati.
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