Art. 21
LEGGE 4 marzo 1958, n. 179
In vigore dal 8 apr 1958
Le entrate della Cassa sono costituite:
a) dai contributi versati dagli iscritti, ai sensi dell' della presente legge, e dai proventi di cui all'art. 24 e con le modalità che verranno determinate dal regolamento di cui all';
b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
c) dal provento di lasciti, donazioni ed atti di liberalità.
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