Art. 18

LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

In vigore dal 8 apr 1958
Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da: a) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia; b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza, del Ministero del tesoro; c) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati. Il Collegio è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per il tesoro. Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio presidente. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e schiarimenti.
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