Art. 14
LEGGE 4 marzo 1958, n. 179
In vigore dal 8 apr 1958
La Giunta esecutiva si compone del presidente, del vice presidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.
La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale il voto del presidente.
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