Art. 10

LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

In vigore dal 8 apr 1958
Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purchè sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa. Ciascun delegato ha diritto: a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentati è fra il 50 ed il 100; b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500; c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi 500 voti, ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500.
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