Art. 7
LEGGE 4 marzo 1958, n. 179
In vigore dal 8 apr 1958
Il presidente presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovraintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.
È coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice presidente.
Sia il presidente che il vice presidente durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.
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