Art. 11

LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

In vigore dal 8 apr 1958
Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme di cui all'articolo precedente. Due dei membri del Consiglio dovranno essere architetti. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri ingegneri il presidente e fra i suoi membri architetti il vice presidente. Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
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