Art. 5

LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

In vigore dal 8 apr 1958
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, previsto dall', entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il regolamento di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti: a) le norme di applicazione dei contributi previsti rispettivamente dagli ; b) l'età di pensionamento, i periodi di contribuzione necessari alla maturazione del diritto e le modalità di liquidazione della pensione; c) le condizioni relative al riconoscimento della invalidità permanente, nonchè quelle necessarie per assicurare la reversibilità della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico; d) le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge, superato i 50 anni.
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