Art. 19 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

Art. 19

LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

In vigore dal 8 apr 1958
Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare: a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili; b) effettua ispezioni e riscontri di cassa; c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati.
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