Art. 13

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 11 mar 1958
Le condizioni per la concessione della pensione di riversibilità debbono sussistere al momento del decesso del dipendente o del pensionato e, nel caso in cui vengano a cessare, la pensione viene revocata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46#art-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo