Art. 18

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 1 lug 1971
È concesso diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano state conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti anche se le condizioni della inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del pensionato. 2A
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