Art. 14
LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46
In vigore dal 11 mar 1958
Nel caso in cui il pensionato trattenuto in servizio ai sensi del secondo comma dell' deceda dopo il quindicesimo anno di servizio effettivo e prima del ventesimo anno di detto servizio, non si fa luogo alla liquidazione dell'indennità una volta tanto, e spetta agli aventi diritto la pensione di riversibilità da determinarsi sulla base della corrispondente pensione diretta calcolata ai sensi degli ultimi due commi dell'.
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