Art. 10

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 11 mar 1958
La concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione prevista dall' della legge 20 aprile 1949, n. 221, è consentita, per le pensioni dirette, nei soli casi in cui per particolari motivi non si sia potuto provvedere alla liquidazione definitiva nei termini di cui al precedente art. 8. A favore degli insegnanti elementari e degli aventi diritto, nei casi di decesso dell'insegnante in attività di servizio - la concessione dell'eventuale trattamento provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dai provveditorati agli studi e dato in carico agli Uffici provinciali del Tesoro. Detto ruolo è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo.
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