Art. 3

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 11 mar 1958
Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età. I salariati non di ruolo delle Amministrazioni predette cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne. Si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'.
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