Art. 13 · LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Art. 13

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

In vigore dal 11 mar 1958
Le condizioni per la concessione della pensione di riversibilità debbono sussistere al momento del decesso del dipendente o del pensionato e, nel caso in cui vengano a cessare, la pensione viene revocata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46#art-13