Art. 32
LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293
In vigore dal 1 mar 1986
(Cauzione)
I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto della stipulazione del contratto, sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell'ultimo anno solare di funzionamento della rivendita
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