Art. 35

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 1 mar 1986
(Pene pecuniarie disciplinari) L'Amministrazione può infliggere una pena pecuniaria, disciplinare da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 50.000 con le modalità e la procedura stabilite dal regolamento, per qualsiasi irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravità tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione.
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