Art. 37

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 28 gen 1958
I magazzinieri ed i rivenditori, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita che rispettivamente gestiscono. I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo.
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