Art. 31
LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293
In vigore dal 1 mar 1986
(Cessione delle rivendite)
Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa, privata
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Storico versioni
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