Art. 29

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 28 gen 1958
(Gerenza provvisoria della rivendite) In caso di vacanza della rivendita e fino alla sua definitiva sistemazione, la gerenza provvisoria può essere affidata al rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al suo coadiutore o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.
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