Art. 24

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 1 apr 2010
Acquisto o vendita dei generi di monopolio Aggi e indennità I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita. È in facoltà dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati. La misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga, prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni. I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennità per il trasporto dei sali. (7) Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennità per il trasporto dei sali, le modalità per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo. (9) (10) (12)
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