Art. 23

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 28 gen 1958
(Patentino per la vendita dei generi di monopolio) Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi. L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino. La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.
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