Art. 23 · LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Art. 23

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 28 gen 1958
(Patentino per la vendita dei generi di monopolio) Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi. L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino. La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293#art-23