Art. 29
LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293
In vigore dal 28 gen 1958
(Gerenza provvisoria della rivendite)
In caso di vacanza della rivendita e fino alla sua definitiva sistemazione, la gerenza provvisoria può essere affidata al rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al suo coadiutore o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293#art-29