Trattato›Sez. V
Art. 72
In vigore dal 24 dic 1957
L'Agenzia può costituire, in base alle disponibilità esistenti all'interno o all'esterno della Comunità, le scorte commerciali necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le normali forniture della Comunità.
La Commissione può decidere l'eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalità di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-72