Trattato›Sez. IV
Art. 67
In vigore dal 24 dic 1957
Fatte salve le eccezioni previste dal presente Trattato, i prezzi risultano dai raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità contemplate dall', alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-67