Trattato›Sez. IV
Art. 69
In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può fissare dei prezzi.
Quando l'Agenzia, in applicazione dell', stabilisce le condizioni alle quali le ordinazioni possono essere soddisfatte, ha facoltà di proporre una perequazione di prezzi agli utilizzatori che hanno effettuato ordinazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-69