Trattato›Sez. VI
Art. 73
In vigore dal 24 dic 1957
Qualora un accordo o una convenzione fra uno Stato membro, una persona o una impresa, da una parte, e uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, dall'altra, comporti in via accessoria forniture di prodotti di competenza dell'Agenzia, è necessario il preventivo consenso della Commissione per la conclusione o rinnovazione di tale accordo o convenzione per quanto concerne la fornitura di tali prodotti.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-73