TrattatoCapo VII

Art. 77

In vigore dal 24 dic 1957
Alle condizioni previste dal presente capo, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri: a) i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli, b) siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento, e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-77

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