TrattatoCapo VII

Art. 79

In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione esige la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine di permettere la contabilità relativa ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, utilizzati o prodotti. Gli stessi obblighi sussistono per le materie grezze e le materie fissili speciali trasportate. Quanti siano soggetti a tali obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente dell' e del primo comma del presente articolo. La natura e la portata degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo sono definite in un regolamento elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-79

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