Trattato›Sez. II
Art. 63
In vigore dal 24 dic 1957
I minerali, materie grezze o materie fissili speciali prodotte dalle Imprese comuni sono assegnati agli utilizzatori secondo le norme statuarie o convenzionali in vigore per tali Imprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-63