Art. 63
TrattatoSez. II

Art. 63

36 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
I minerali, materie grezze o materie fissili speciali prodotte dalle Imprese comuni sono assegnati agli utilizzatori secondo le norme statuarie o convenzionali in vigore per tali Imprese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-63