Trattato›Sez. II
Art. 61
In vigore dal 24 dic 1957
L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, semprechè alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali.
L'Agenzia, rispettando le prescrizioni dell', può chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all'atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-61