Trattato›Sez. II
Art. 57
In vigore dal 24 dic 1957
1. Il diritto d'opzione dell'Agenzia copre:
a) l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e di consumo delle materie la cui proprietà spetta alla Comunità in virtù delle disposizioni del capo VIII,
b) l'acquisizione del diritto di proprietà in tutti gli altri casi.
2. L'Agenzia esercita il suo diritto di opzione mediante la conclusione di contratti con i produttori di minerali, materie grezze o materie fissili speciali.
Fatte salve le disposizioni degli , ogni produttore è tenuto a offrire all'Agenzia i minerali, materie grezze o materie fissili speciali che egli produce nei territori degli Stati membri, preventivamente all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie.
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