Trattato›Sez. I
Art. 55
In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all'Agenzia tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-55