TrattatoCapo V

Art. 50

In vigore dal 24 dic 1957
Gli statuti delle Imprese comuni sono, ove occorra, modificati conformemente alle disposizioni particolari da essi all'uopo previste. Tuttavia, tali modificazioni non possono entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all' su proposta della Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-50

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